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Amministratori Locali massoni, tra trasparenza e diritto alla segretezza

Catania Luciano • 4 Aprile 2019

amministratori-locali-massoni-trasparenzaLa presidente della Commissione per le Petizioni dell’Unione Europea ha ritenuto non palesemente infondate le censure proposte da un cittadino italiano contro la legge regionale della Sicilia che vuole rendere trasparenti l’affiliazione degli amministratori locali alle logge massoniche.


Amministratori Locali massoni, tra trasparenza e diritto alla segretezza. L’UE dovrà decidere se l’obbligo di pubblicizzare l’appartenenza alla massoneria lede diritti personali o garantisce la pubblica amministrazione contro possibili conflitti di interessi. La Sicilia è stata la prima regione italiana a prevedere l’obbligo dichiarativo per i massoni. Intanto, l’Assessorato alle Autonomie Locali chiede ai segretari comunali di dare assicurazioni sull’osservanza delle prescrizioni di legge.

La legge siciliana che contrasta la massoneria

Cade un grosso masso sulla legge regionale siciliana n. 18/2018 di contrasto alla massoneria. La presidente della Commissione per le Petizioni dell’Unione Europea, Cecilia Wistrom, ha ritenuto ammissibile l’istanza di un cittadino contro la legge regionale che ha introdotto l’obbligo dichiarativo dei deputati regionali, dei componenti della giunta regionale e degli amministratori locali in tema di affiliazione a logge massoniche o similari (definizione, quest’ultima, poco chiara).

La Wistrom ha ravvisato l’opportunità di sottoporre la questione anche alla Commissione del Parlamento Europeo competente in materia ed ha deciso di trasmettere la petizione del cittadino italiano alla Commissione per le Libertà civili, la giustizia e gli affari interni ed a quella per la Cultura e l’istruzione per l’informazione.

Secondo chi ha proposto ricorso, la legge regionale sottintende finalità di controllo sull’individuo, confliggenti con gli intangibili principi di libertà dello stesso.

La legge dello scorso ottobre prevede che i sindaci, gli assessori ed i consiglieri comunali e circoscrizionali della Sicilia abbiano l’obbligo di dichiarare l’appartenenza, a qualunque titolo, ad associazioni massoniche o similari, che creino vincoli gerarchici, solidaristici e di obbedienza.

L’obbligo dichiarativo

L’obbligo dichiarativo vale anche per i deputati dell’Assemblea Regionale Siciliana, per il Presidente della Regione e per i componenti della Giunta regionale.

La norma obbliga i politici a depositare la dichiarazione anche se negativa e, quindi, ad attestare pure la non appartenenza ad alcuna organizzazione massonica o similare.

Le dichiarazioni dovranno essere depositate, entro quarantacinque giorni dall’insediamento, presso l’ufficio di gabinetto del Sindaco (o per i politici regionali presso la Presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana).

Nel caso di mancato deposito della dichiarazione, il Presidente del Consiglio comunale ne dà comunicazione all’assemblea che dirige.

La normativa

La norma non appare del tutto coerente, giacché le dichiarazioni devono essere raccolte presso l’ufficio di gabinetto del Sindaco, mentre è il Presidente del Consiglio comunale che deve darne comunicazione all’assemblea consiliare.

Le mancate dichiarazioni dei deputati regionali sono oggetto di comunicazione all’Assemblea da parte del Presidente dell’A.R.S. mentre l’inadempienza dei componenti della Giunta regionale è comunicata dal Governatore al Presidente dell’A.R.S. ai fini della comunicazione all’Assemblea.

Analogamente, anche se la legge non lo specifica, dovrebbe essere il Sindaco a comunicare al Presidente del Consiglio comunale i nominativi degli Assessori che non abbiano ottemperato all’onere di deposito.

Le comunicazioni del Presidente dell’A.R.S., del Governatore e del Presidente del Consiglio dovranno essere pubblicate rispettivamente nei siti web dell’Assemblea Regionale, del Governo regionale e dei Comuni interessati.

In sede di prima applicazione, le dichiarazioni di appartenenza o meno alla massoneria (o associazioni similari) dovevano essere depositate all’ufficio di gabinetto entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore della legge e, quindi, entro il 18 dicembre 2018.

Si tratta di un’indicazione che non tiene conto delle diverse strutture organizzative che possono differenziare ciascun Comune. Probabilmente sarebbe stato più corretto indicare nel segretario comunale il soggetto preposto ad accettare le dichiarazioni

L’Assessorato regionale alle Autonomie Locali, però, con circolare n. 6 del 27 marzo 2019, ha chiesto proprio ai segretari comunali di assicurare la Regione sull’osservanza delle prescrizioni di legge.

Il segretario comunale legislativamente escluso dalla procedura, vi rientra per garantire la Regione sull’adempimento.

Dovrà essere comunicato se consiglieri ed assessori hanno rilasciato la dichiarazione richiesta e se, conseguentemente, il Presidente del Consiglio comunale ne ha dato comunicazione all’assemblea che dirige e, conseguentemente, se tale comunicazione è stata pubblicato sul sito istituzionale del Comune.

Le criticità

Il problema è quello che la legge non stabilisce un termine entro il quale il Presidente del Consiglio Comunale deve darne comunicazione all’assemblea.

Il segretario comunale, quindi, più che assicurare l’Assessorato sull’osservanza delle prescrizioni di legge, potrà relazionare sul numero di consigliere e componenti dell’esecutivo che hanno rilasciato la dichiarazione e su chi ancora non l’ha depositata e sul la prescritta comunicazione presidenziale.

La “sanzione” della comunicazione all’Assemblea consiliare, secondo il soggetto che ha presentato la petizione all’Unione Europea, finirebbe per creare liste di proscrizione e determinerebbe un censimento lesivo della dignità.

Per chi ha proposto la legge (la Sicilia è la prima regione d’Italia ad avere inserito la trasparenza delle affiliazioni alla massoneria) si tratta, invece, di palesare interessi che potrebbero essere confliggenti con quelli della pubblica amministrazione.

L’intento del legislatore è stato quello di rendere leggibile se il politico persegue il pubblico interesse o agisce in obbedienza della loggia alla quale appartiene.

Fonte: articolo di Luciano Catania, segretario del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (ME)
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Antonino Giametta
Antonino Giametta
6 Aprile 2019 8:06

L’intento del legislatore è stato quello di rendere leggibile se il politico persegue il pubblico interesse o agisce in obbedienza della loggia alla quale appartiene. Di questo non vi è certezza.
È certo invece per gruppi di pseudo politici con sigle di pseudo partiti o movimenti creati ad occasione da 25 anni a oggi.